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Delibera 125/10

Delibera 125/10

Modifiche al TICA delibera n. ARG/elt 125/10

L’allegato B della delibera n. ARG/Elt n. 125/10 contiene disposizioni in materia di connessione alla rete degli impianti di produzione che trovano applicazione alle domande di connessione presentate sino al 31 dicembre 2010.

In particolare:
- l’art. 2
, con riferimento alle richieste di connessione inviate entro il 7 agosto 2010, introduce, a carico del richiedente la connessione, sia obblighi di avvio del procedimento autorizzativo entro una determinata tempistica, sia obblighi di comunicazione a favore del gestore.
Più precisamente il richiedente è tenuto a presentare, a pena di decadenza del preventivo, la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico o del procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione entro:
- 60 giorni lavorativi nel caso di connessione prevista in bassa tensione;
- 90 giorni lavorativi nel caso di connessione prevista in media tensione;
- 120 giorni lavorativi nel caso di connessione prevista in alta tensione.
Le tempistiche di cui sopra decorrono:
- IN CASO DI PREVENTIVO GIA’ ACCETTATO alla data del 30 settembre 2010: dal 01 Ottobre 2010
- IN CASO DI PREVENTIVO NON ANCORA ACCETTATO: dalla data di accettazione del preventivo.
Entro le tempistiche sopraddette il richiedente è tenuto altresì ad inviare al gestore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

A tal fine è stato predisposto il facsimile di dichiarazione sostitutiva denominato “Art  2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  - Del 125_10”

-  l’art. 3 prevede che, dal primo ottobre 2010, per le comunicazioni di cui all’art. 31 del TICA trovano applicazione le modifiche introdotte a tale articolo dalla deliberazione ARG/elt 125/10. Più precisamente a partire dalla suddetta data le comunicazioni in questioni devono essere inviate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
- il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.
Il richiedente è altresì tenuto a conservare i documenti necessari ad attestare le suddette informazioni.

A tal fine è stato predisposto il facsimile di dichiarazione sostitutiva denominato “Art  3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  - Del 125_10”

-  L’art. 4 prevede la decadenza del preventivo nel caso l’impianto di produzione non sia stato realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante. Tale previsione si applica a partire dal primo novembre 2010.
Pertanto per gli impianti di produzione da connettere dopo la suddetta data è necessario che il richiedente ci invii, al termine dei lavori di costruzione dell’impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto della tempistica sopraddetta.

A tal fine è stato predisposto il facsimile di dichiarazione sostitutiva denominato “Art  4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  - Del 125_10.”

Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno esserci inviate esclusivamente alla sede di Deval.

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