Le norme di riferimento per la misura sono la delibera AEEG n. 348/07, e la delibera AEEG n. 88/07 (art. 3 e 4 dell'allegato A). Queste normative prevedono diverse modalità in merito ad installazione e manutenzione del misuratore tra Produttori puri e quelli che fanno cessione parziale o scambio.
Il Produttore puro, che preleva solo la potenza assorbita dai servizi strettamente necessari al funzionamento degli apparati di produzione (servizi ausiliari), ha l'onere dell'installazione e della manutenzione del misuratore. Il gestore di rete è tenuto a svolgere la rilevazione, la registrazione e la validazione dei dati di misura. Nel caso di produttore puro connesso su rete di distribuzione il gestore di rete è il Distributore.
Per ragioni di qualità e sicurezza, i misuratori da installare per una connessione alla nostra rete, devono essere scelti tra i modelli approvati da Deval. Il Produttore può, a sua discrezione, scegliere di avvalersi del Distributore per l'installazione e la manutenzione del gruppo di misura. In questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore.
Se invece il Produttore fa cessione parziale o scambio, è il Distributore ad avere l'obbligo dell'installazione e della manutenzione del misuratore, oltre che della rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura.
Per beneficiare degli incentivi sull'energia prodotta, il produttore puro non deve installare misuratori aggiuntivi; anche se si beneficia degli incentivi sull'energia prodotta al netto di quella auto-consumata, è sufficiente disporre di un solo misuratore.
In tutti gli altri casi, per beneficiare degli incentivi sull’energia prodotta è necessario installare un secondo misuratore.
Fino a 20 kW compresi , il servizio di misura del secondo misuratore (installazione e la manutenzione del misuratore e rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura) deve essere realizzato dal Distributore, negli altri casi l'onere è del produttore.
Sarebbe in ogni caso preferibile che i misuratori da installare per la misura dell’energia prodotta siano scelti tra i modelli approvati da Deval.
Sopra i 20 kW il Produttore può, a sua discrezione, scegliere di avvalersi del Distributore per il servizio di misura dell’energia prodotta. In questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore. Clicca sul documento che desideri aprire per scaricarlo o visualizzarne il contenuto: